Evoluzione della normativa
Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933
Costituisce il testo unico sulle acque ed è considerato il primo esempio di armonica disposizione legislativa in questa materia. Sancisce il principio della natura pubblica delle risorse idriche e la necessità di interventi delle Pubbliche Amministrazioni nella regolamentazione delle concessioni. Si ispira, per altro, ad un approccio secondo cui l’acqua costituisce una risorsa da sfruttare senza limitazioni e ad un’interpretazione della difesa dal rischio idraulico sostanzialmente passiva.
Legge n. 319 del 10/05/1976 (Legge Merli)
E’ la prima normativa italiana a tutela delle acque dall’inquinamento (sarà sostituita dal D.Lgs. 152/99). Ha disciplinato gli scarichi di acque reflue nella rete idrografica, senza per altro tener conto della “capacità portante” dei corpi recettori. Prevedeva inoltre la redazione di Piani regionali di risanamento delle acque ed il rilevamento, da parte delle Regioni, delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24/05/1988
Stabilisce i criteri di qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire la tutela della salute pubblica.
Legge n. 183 del 18/05/1989: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
Uno dei caratteri più fortemente innovativi di questa legge consiste nell’individuazione del bacino idrografico come riferimento geografico per la messa in opera di organiche azioni finalizzate alla tutela del territorio e alla salvaguardia della qualità ambientale e del pregio naturalistico dei corsi d’acqua. La 183/89 ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello Stato e delle Amministrazioni locali in materia di tutela del suolo e ha istituito le Autorità di bacino, assegnando loro il compito di assicurare, nell’ambito dell’ecosistema unitario del bacino idrografico, “la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”. Per la prima volta sono stati attribuiti compiti di pianificazione e programmazione ad un ente il cui territorio di competenza è stato delimitato non su base amministrativa, ma con criteri geomorfologici e ambientali. In base alla 183/89 tutto il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici (di rilievo nazionale, interregionale e regionale).
Le Autorità di bacino sono state definite, in riferimento alla loro natura giuridica, come soggetti autonomi di diritto pubblico a composizione mista, che costituiscono la sede del coordinamento sul territorio delle funzioni statali, regionali e provinciali nelle materie indicate dalla legge. In definitiva, questi enti si caratterizzano per svolgere azioni di confronto interistituzionale. Le principali attività delle Autorità di bacino consistono nell’elaborazione di normative tecniche per condurre attività conoscitive sul territorio, nella definizione di linee guida per la formulazione di piani di bacino e nella promozione di azioni di coordinamento con altri piani territoriali di matrice ambientale precedentemente avviati (in particolare con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti).
Decreto Legislativo n. 132 del 27/01/1992
In attuazione della direttiva 80/68/CE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.
Legge n. 36 del 05/01/1994: “Disposizioni in materia di risorse idriche” (Legge Galli)
Sancisce alcuni principi generali in materia di tutela della risorsa idrica, recuperando i concetti chiave di sostenibilità e sviluppo sostenibile: tutte le acque, sia superficiali che sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che va salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà (anche con le future generazioni); gli usi delle acque devono essere pertanto orientati al risparmio e al rinnovo della risorsa.
La legge definisce i criteri per una riorganizzazione territoriale del servizio idrico, finalizzata ad una gestione integrata dell’intero ciclo di utilizzo e trattamento delle acque (captazione, trattamento, distribuzione, sistema fognario e depurazione). Le Regioni sono chiamate ad individuare, all’interno dei propri confini amministrativi, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione delle infrastrutture deputate al trattamento delle acque (acquedotti, reti fognarie, impianti di depurazione). Il servizio idrico integrato è amministrato da soggetti gestori (pubblici o pubblico-privati) che vengono individuati dai Comuni e dalle Province di ciascun ATO. La tariffa del servizio è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Nel testo vengono introdotti anche i principi di partecipazione e informazione pubblica: “ciascun gestore dei servizi idrici integrati assicura l’informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e garantisce l’accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell’ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e alla qualità delle acque fornite e trattate”. La legge disciplina infine la captazione delle acque nelle aree protette e gli usi produttivi delle risorse idriche.
Decreto Legislativo n. 152 del 11/05/1999: (integrato e modificato dal D.Lgs. n. 258/00) "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”
Recupera e rilancia l’impostazione complessiva della 183/89 con l’obiettivo di delineare la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee di ambienti fluviali e lacustri e di ambienti di transizione a mare. Definisce gli strumenti idonei a proteggere le acque superficiali e sotterranee secondo criteri di prevenzione, risanamento, riduzione dell’inquinamento, uso sostenibile e durevole delle risorse, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione degli ecosistemi acquatici. Definisce inoltre i requisiti minimi di qualità ecologica per i corpi idrici. Pianifica l’utilizzo razionale delle risorse idriche per un consumo sostenibile e detta misure per eliminare gli sprechi e ridurre i consumi. Fissa i criteri per la costruzione e gestione delle reti fognarie e per la classificazione degli scarichi. Le batterie di indicatori proposte per la valutazione dello stato ecologico delle diverse tipologie di corpi idrici risultano in alcuni casi (in particolare per gli ambienti di transizione) francamente obsolete.
Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001
In attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano. Il decreto si prefigge di garantire la buona qualità e la salubrità delle risorse idriche al fine di proteggere la salute umana.
Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/ 2006
Questo “decreto delegato” ha introdotto modificazioni consistenti rispetto alle norme preesistenti in materia di tutela delle acque (leggi 183/89 e 36/94 e il D. Lgs. 152/99), aggiungendo ad un quadro normativo già di per sé intricato e confuso ulteriori elementi di criticità resi anche più stridenti dai problemi posti dal recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60.

