Parchi e aree protette
La legge-quadro sulle aree protette 394/1991 costituisce un passaggio fondamentale per la tutela ambientale in Italia: ad essa tutte le Regioni si sono adeguate aggiornando il loro quadro normativo e organizzando su nuove basi i loro “sistemi di aree protette”. La 394 recepisce le indicazioni, suggerite dai progressi della ricerca ecologica, sulle più opportune strategie di gestione delle risorse naturali. La salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi e dei paesaggi può integrarsi virtuosamente con la conservazione di elementi significativi della storia e delle culture delle comunità locali: nel territorio italiano, in particolare, il recupero di attività agricole e zootecniche tradizionali può contribuire alla conservazione di specie di interesse naturalistico. In sostanza, la 394 non prevede l’“imbalsamazione del territorio”, né tanto meno impone ai residenti di vivere in una “riserva indiana”. Le aree di maggior valore naturalistico vanno ovviamente tutelate con fermezza, anche ricorrendo all’istituzione di riserve integrali; questo vincolo potrà attenuarsi progressivamente nelle aree circostanti che saranno suddivise in zone caratterizzate da livelli via via meno stringenti di protezione. La legge-quadro prevede modalità di gestione condivisa delle aree protette attraverso forme di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali. Uno strumento fondamentale per realizzare le finalità istituzionali di un’area protetta è il “Piano per il Parco”, che dalla legge quadro è previsto sia per i parchi nazionali sia per quelli regionali.
GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
Lo strumento fondamentale per realizzare delle finalità istituzionali di un’area protetta è il “Piano per il Parco”. Il Piano definisce l’organizzazione generale del territorio e la sua suddivisione in zone caratterizzate da differenti livelli di tutela; individua gli obiettivi da raggiungere e le modalità per raggiungerli; detta gli indirizzi generali per la tutela dell’ambiente e per l’utilizzo del territorio. Il Piano del Parco suddivide l’area protetta in zone distinte: di protezione integrale (zona A), di protezione generale (zona B), di protezione ambientale (zona C), di territorio urbano e urbanizzabile (zona D), di area contigua, quest’ultima con funzione di transizione rispetto all’ambiente esterno al Parco (vedi zonizzazione). Individua inoltre gli interventi di riqualificazione ambientale da realizzare, dalle infrastrutture per la fruizione, alle attività ricreative, culturali e produttive e alle modalità per il loro svolgimento.
Se il Piano è lo strumento di pianificazione, il Regolamento è quello di gestione. In sostanza, mentre il Piano indica “cosa si può fare e cosa non si può fare” all’interno dell’area protetta, il Regolamento dice “come svolgere le attività consentite”: i due strumenti si completano a vicenda e mirano a definire il ruolo del Parco e i rapporti tra l’ente di gestione, i residenti, i fruitori e chi svolge attività economiche sul territorio dell’area protetta. In definitiva, è perseguito l’obiettivo di far coesistere la tutela dell’ambiente e la presenza di attività sostenibili, facendo del Parco anche uno strumento per favorire lo sviluppo locale.

